Secondo la Cassazione il passeggero, che si sia sporto dal finestrino per coadiuvare l’autista nella manovra del veicolo e che conseguentemente abbia riportato una lesione, è egli stesso concorrente: con tale condotta infatti ha violato il Codice della Strada.
A tal riguardo merita ricordare l’ordinanza del 23 Febbraio, n. 4789 del 2021 nella quale la Suprema Corte chiarisce che è corretto riconoscere il concorso di colpa al soggetto trasportato nel caso in cui si sia sporto dal finestrino per aiutare il conducente a fare manovra. La lesione al naso, riportata a seguito dell’innalzamento inaspettato del vetro elettrico, deriva infatti anche dalla violazione e inosservanza da parte del trasportato dei commi 3 e 4 dell’articolo 169 del Codice della Strada.
Vediamo i dettagli. Nel caso in esame, nel Febbraio 2010 un uomo che viaggiava a bordo di un veicolo aveva subito lesioni personali, mentre si sporgeva al di fuori del finestrino per aiutare nell’attività di parcheggio, a causa dell’incauta chiusura dell’alza cristalli elettrico da parte del conducente.
L’uomo a seguito delle lesioni personali riportate citava rispettivamente in giudizio il proprietario dell’autoveicolo, il conducente e la compagnia assicurativa.
Il Giudice di Pace di Frosinone, pur accogliendo la domanda, attribuiva tuttavia al trasportato un concorso di colpa del 50%. Alle medesime considerazioni e conclusioni perveniva il giudice di secondo grado competente, ribadendo come il Soggetto appellante avesse contribuito con la propria condotta alle lesioni riportate.
Il passeggero, insoddisfatto dalle sentenze dei giudici di merito, decideva di presentare ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione, dopo aver esaminato i motivi del ricorso, nella ordinanza in esame ritiene corrette le pronunce di merito e ribadisce la responsabilità colposa del passeggero.
L’art. 169 del Codice della Strada, infatti, vieta ai passeggeri dei veicoli a motore “di assumere posizioni che determinino sporgenze della sagoma trasversale del veicolo”.
Ne consegue che l’affacciarsi dal finestrino di un veicolo durante la fase di manovra, costituendo violazione della suddetta regola, rappresenta una condotta colposa del trasportato, sanzionata con una responsabilità del 50% sulle lesioni riportate.
Avvocato
Francesco Paolo Ledda