In tema di occultamento o distruzione delle scritture contabili, delitto previsto e punito dall’articolo 10 del D.Lgs. 74 del 2000, è meritevole di nota la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 22294 del 8 Giugno 2021. In tale sentenza gli Ermellini analizzano le condotte alternative dell’occultamento e della distruzione delle scritture contabili, prestando particolare attenzione all’istituto della prescrizione. La questione giuridica non è di scarso interesse giuridico, rilevando ai fini della decorrenza dei termini la natura del reato e l’istante in cui esso si consuma.
A tal riguardo i giudici della Suprema Corte, ribadendo un orientamento già presente in giurisprudenza, stabiliscono che: “La condotta del reato previsto dall’art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, può consistere sia nella distruzione che nell’occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con conseguenze diverse rispetto al momento consumativo, giacché la distruzione realizza un’ipotesi di reato istantaneo, che si consuma con la soppressione della documentazione, mentre l’occultamento – consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori – costituisce un reato permanente, che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione.”
I giudici di legittimità fanno un ulteriore passo in avanti, stabilendo che in caso di contestazione della fattispecie punita dall’articolo 10 del D.Lgs. 74 del 2000, tale contestazione riguarda in via principale la condotta dell’occultamento, reato continuato, mentre competa all’imputato provare la condotta – a lui più favorevole ai sensi dell’art. 157 c.p. – della distruzione.
La recente sentenza statuisce non solo che l’imputato dovrà dimostrare la distruzione delle scritture contabili, ma anche il momento preciso di tale distruzione.
A tal riguardo la Suprema Corte statuisce: “Inoltre, questa Corte di Cassazione ha evidenziato come la contestazione (quando prevede entrambe le condotte nell’imputazione) deve ritenersi principalmente di occultamento e compete all’imputato dimostrare la distruzione in luogo dell’occultamento e la data della distruzione…”
Francesco Paolo Ledda
Avvocato