La Corte Costituzionale con l’ordinanza del 28 Aprile 2021, n. 11156 prende una decisione di notevole spessore giuridico rispetto all’istituto del raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento.

La Corte di Cassazione con il recentissimo provvedimento del 28 Aprile 2021 stabilisce la piena legittimità del raddoppio dei termini applicabili alle contestazioni di abuso di diritto antecedenti al 2016, nonostante tale abuso sia stato successivamente depenalizzato da parte dell’art. 10 bis della Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 128 del 2015.

Secondo la Corte, infatti, nonostante sia avvenuta la depenalizzazione dell’abuso di diritto ad opera dell’art. 10 bis, si continua ad applicare il raddoppio dei termini per le contestazioni relative ai periodi di imposta antecedenti al 2016.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione va ad interrompere un orientamento condiviso da parte della Commissione Tributaria Provinciale prima, e da parte della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia poi.

Secondo quest’ultima, in sostanza, non dovrebbe trovare applicazione l’istituto del raddoppio dei termini, previsto dall’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 relativamente all’IRPEF e dall’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 relativamente all’IVA, in virtù del fatto che la condotta di abuso di diritto non è più sanzionabile penalmente.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, la depenalizzazione dell’abuso di diritto avrebbe, in virtù del favor rei, una portata retroattiva con la implicita conseguenza di non ammettere il raddoppio dei termini.

Elemento chiave di questa versione accolta da parte della Commissione Tributaria Regionale è l’efficacia retroattiva della depenalizzazione dell’abuso di diritto.

La Corte di Cassazione da parte sua, invece, stravolge questa interpretazione giuridica, facendo prevalere un altro principio cardine del nostro ordinamento: quello del tempus regit actum. In forza di tale orientamento gli Ermellini hanno applicato l’istituto del raddoppio dei termini riguardo ad un avviso emesso nel 2011 relativamente all’anno di imposta 2006.

Per capire a pieno la scelta della Suprema Corte occorre recuperare la sentenza della Corte Costituzionale del 25 Luglio 2011, n. 247 relativa alla natura della disciplina del raddoppio dei termini.

Secondo tale pronuncia costituzionale, infatti, la disciplina del raddoppio dei termini non ha – a contrario di quanto si possa pensare – natura sanzionatoria per l’autore di una violazione tributaria sanzionata penalmente, bensì natura meramente procedimentale.

Ne consegue pertanto che nel caso di specie non possa trovare applicazione il principio del favor rei, bensì quello del tempus regit actum.

 

Avvocato
Francesco Paolo Ledda